Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

Funghi - natura - ambiente

 

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REGIONE TOSCANA

Legge Regionale n° 16 del 22 marzo 1999

e successive modificazioni


Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.


Art. 17

Informazione.

 
1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli  Ispettorati micologici di cui all'articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.

 

2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni  riguardanti gli aspetti normativi, igienico - tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

 

2-bis. Le province, le Comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori.

Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.


TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

 

Art. 18

Requisiti e condizioni per la commercializzazione.

 

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura  determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;

 

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto.


Art. 19

Ispettorati micologici.


1. Ciascuna Azienda U.S.L., all'interno del Dipartimento della prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

 

2. Le Aziende U.S.L. provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

 

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto 29 novembre 1996, n. 686, "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo" del Ministro della sanità.

 

4. La Azienda U.S.L. rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.

 

5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376 del 1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

 

Art. 20

Idoneità alla identificazione dei funghi.

 
1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376 del 1995 è rilasciato ai maggiorenni dall'Azienda U.S.L. in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.

 

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende U.S.L. nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L. di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell'Azienda U.S.L.;

g) un dipendente dell'Azienda U.S.L. con funzioni di segretario.

 

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda U.S.L.


Art. 21

Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei.


1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 376 del 1995.

 

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso D.P.R. n. 376 del 1995 da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L., che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.

 

4. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.

 

5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

 

6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.

 

7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.

 

8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

 

Art. 22

Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.

 

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. n. 376 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati
da un micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.


TITOLO IV

Vigilanza

 

Art. 23

Accertamento delle infrazioni.

 

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende U.S.L. le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

 

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e di copia dell'autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, nonché, ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1-bis lettera c), l'esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o della dichiarazione sostitutiva di certificazione.


Art. 24

Procedimento sanzionatorio.

 

1. Il comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni
della L. n. 689 del 1981 e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Il Comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.

4-bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della L. n. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.

4-ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dal Comune ai sensi del comma 1.

5. [Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale].

 

Art. 25

Sanzioni  amministrative.

 

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

b) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1-bis lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da lire 20.000, pari a Euro 10,33, a lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3;

f) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di lire 100.000 pari a Euro 51, 64;

g) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;

l) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7;

m) da lire 15.000, pari a Euro 7,75, a lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'articolo 14;

n) da lire 500.000, pari a Euro 258,22 a lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

 

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) da lire 100.000, pari a Euro 52,64, a lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;

c) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

 

TITOLO V

Norme finanziarie e finali

 

Art. 26

Norme finanziarie.


1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l'ottanta per cento alle Comunità montane e il venti per cento alle Province.

 

2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

 

3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.

 

4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalità della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge.

 

5. Le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell'anno precedente.

 

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, stimati in Lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modificato nella declaratoria come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (L.R. 8 novembre 1982, n. 82 e L.R. 22 marzo 1999, n. 16.)

 

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.


Art. 27

Norme transitorie.


1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Direttori generali delle Aziende U.S.L. istituiscono gli Ispettorati micologici.

 

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo 21.

 

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla L.R. n. 49 del 1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

 

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della L.R. n. 82 del 1982, dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 64 del 1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'articolo 15.

 

Art. 28

Modifiche ed abrogazioni.


1. Nella rubrica del titolo III della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "ed ai funghi".

 

2. All'articolo 10, lettera a), della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "i funghi epigei,
siano o no essi commestibili".

 

3. All'articolo 11, quarto comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "e dei funghi".
 

4. All'articolo 23, secondo comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 3".5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della L.R. n. 82 del 1982.

 

Art. 29

Norma finale.


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. n. 352 del 1993 ed al D.P.R. n. 376 del 1995.
 


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