Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

Funghi - natura - ambiente

 

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REGIONE SARDEGNA
Proposta di Legge n° 256 del 11 ottobre 2006

e successive modificazioni

 

 XIII LEGISLATURA

presentata dai consiglieri regionali

CUCCU Giuseppe - CUCCA - SABATINI - UGGIAS - CACHIA

l'11 ottobre 2006

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei


RELAZIONE DEI PROPONENTI

 

La tradizione della raccolta dei funghi, profondamente radicata in Sardegna, si rinnova ogni anno mobilitando sull'intero territorio regionale migliaia di raccoglitori e semplici appassionati. La stagione ideale è l'autunno quando, in seguito alle piogge abbondanti e alle temperature favorevoli, i funghi nascono in grande quantità. Ma se "andar per funghi" è per molti sardi un'avventura irrinunciabile, è anche vero che una raccolta indiscriminata può arrecare gravi danni alla vita e alla riproduzione dei funghi e di conseguenza agli equilibri degli ecosistemi della nostra Regione, dei quali questi organismi sono parte vitale e insostituibile.

La presente proposta di legge intende colmare il vuoto normativo costituito dall'assenza in Sardegna, di un'organica disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei. Si tratta di alcune importantissime norme tese a tutelare l'interesse comune dei sardi per la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della nostra Regione.

L'azione di tutela si fonda soprattutto su limitazioni quantitative della raccolta di funghi: ciascun raccoglitore non potrà oltrepassare la quantità giornaliera di tre chilogrammi pro capite, anche se tale limite non si applica quando sia un singolo esemplare a superare il suddetto peso.

La proposta di legge introduce regole anche sulle modalità di raccolta dei funghi, vietando e sanzionando l'uso di uncini, rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio dei funghi e l'apparato radicale della pianta. Inoltre, vieta di asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni e impone che i funghi siano raccolti e trasportati in contenitori rigidi e forati per consentire la fuoriuscita delle spore.

Al fine di evitare i fenomeni, assai frequenti, di distruzione di grandi quantitativi di funghi, come spesso accade alle specie fungine sconosciute o poco conosciute, la proposta di legge vieta e punisce il comportamento di chi danneggia e distrugge qualsiasi genere di fungo.

La limitazione della raccolta investe anche le aree di rilevante interesse scientifico e naturalistico del territorio regionale e, al fine di non pregiudicare il ripristino degli ecosistemi ambientali, è vietata la raccolta dei funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni.

La proposta di legge tutela i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi, che possono riservarsi la raccolta dei funghi apponendo cartelli nei confini della loro proprietà terriera, e quelli dei cittadini per i quali la raccolta di funghi spontanei costituisce fonte di lavoro. La proposta di legge prevede, infatti, il rilascio da parte del sindaco del comune interessato, previa deliberazione della provincia, di un'abilitazione alla raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi giornalieri per scopi commerciali.

Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di un colloquio dinanzi ad una commissione di esperti che ha il compito di accertare la conoscenza da parte del richiedente delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi e la capacità da parte dello stesso di riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose. L'esame ha il duplice scopo di garantire il rispetto dell'ambiente da parte dei raccoglitori professionali di funghi e una maggiore tutela dei consumatori.

La presente proposta di legge nasce dalla profonda convinzione che non sia sufficiente imporre delle regole se non si lavora anche nel senso di favorire la diffusione di una "cultura micologica" dei sardi. La consapevolezza diffusa dell'importanza di preservare il patrimonio micologico e naturalistico della nostra isola potrà dare più risultati di qualsiasi regolamentazione.

Ecco perché la proposta di legge affida alla Regione, in collaborazione con i gruppi e le associazioni che si occupano di micologia, il compito di promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina attraverso studi, ricerche, campagne di informazione e sensibilizzazione, ma anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione per i soggetti chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni normative.

I proponenti auspicano che la proposta di legge venga approvata in tempi brevi dal Consiglio regionale, al fine di evitare ulteriori danni al patrimonio micologico della Sardegna.

 

***************

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità generali

 

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della Sardegna.

 

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei non può pregiudicare il ruolo biologico e le funzioni che i funghi svolgono tramite simbiosi, saprofitismo, parassitismo e biomonitoraggio.

 

Art. 2
Disciplina della raccolta di funghi

 

1. Nel territorio della Sardegna la raccolta di funghi epigei spontanei è regolamentata.

 

2. La raccolta di funghi può essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti previsti dalla presente legge.

 

Art. 3
Limitazioni alla raccolta di funghi

 

1. È consentita la raccolta di specie fungine epigee commestibili in quantità giornaliera non superiore a chilogrammi 3 per persona di età superiore a quattordici anni, purché la raccolta stessa non sia interdetta dal proprietario del fondo, mediante apposizione di cartelli o altre idonee manifestazioni della propria volontà. Il limite massimo ammesso non si applica quando il singolo esemplare superi il suddetto peso.

 

2. Per la raccolta di funghi è vietato usare uncini, rastrelli o altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta.

 

3. I funghi devono essere raccolti e trasportati in contenitori rigidi e forati che permettano la fuoriuscita delle spore.

 

4. Nei boschi è vietato raccogliere e asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni o danneggiare i funghi.

 

5. È vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

 

6. È sempre vietato raccogliere, vendere e detenere funghi della specie Amanita cesarea allo stato di ovulo e Boletus del gruppo edulis con capello di dimensioni inferiori ai 5 centimetri.

 

Art. 4
Aree percorse dal fuoco

 

1. È vietata la raccolta di funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni. Tale divieto deve essere indicato con cartelli delle dimensioni minime di centimetri 30 per 25, a cura e spese del comune.

 

2. Il divieto è imposto con ordinanza del sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'ispettorato forestale competente per territorio.

 

3. I comuni interessati, sulla base dei dati sulle superfici percorse da incendi, forniti dai competenti organi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette alla raccolta di funghi.

 

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso tutte le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, le province, i comuni e le comunità montane.

 

Art. 5
Aree interdette

 

1. La raccolta di funghi epigei spontanei è vietata nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali.

 

2. La raccolta di funghi può essere vietata anche in altre aree di particolare valore naturalistico o scientifico, individuate dall'Assessore regionale della difesa dell’ambiente e dagli enti locali competenti.

 

Art. 6
Sospensione temporanea della raccolta di funghi

 

1. Al fine di proteggere aree di rilevante interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa dell’ambiente può, d'iniziativa propria, o su segnalazione degli uffici forestali oppure su proposta degli enti locali interessati, sospendere con decreto la raccolta generalizzata di funghi in determinate aree o su tutto il territorio regionale, per periodi continui non superiori a quattro settimane.

 

2. La sospensione della raccolta può anche riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o su aree circoscritte di esso.

 

3. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e affissi agli albi pretori dei comuni interessati.

 

Art. 7
Diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi

 

1. I proprietari o i conduttori di fondi possono riservarsi la raccolta dei funghi nel proprio fondo apponendo, a proprie spese, cartelli indicatori lungo i confini del fondo stesso.

 

2. I cartelli indicatori, di dimensioni minime di centimetri 30 per 25, devono essere posti su pali ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo lungo il confine del fondo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e devono contenere la scritta ben visibile "Raccolta di funghi riservata - L.R. xx yyyyyy zzzz, n. xx".

 

3. I proprietari ed i conduttori del fondo che intendano riservarsi la raccolta dei funghi devono comunicarlo al sindaco del comune interessato.

 

Art. 8
Raccolta a scopo commerciale

 

1. Il sindaco del comune interessato può rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a tre chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9, per le quali la raccolta di funghi commestibili spontanei costituisce fonte di lavoro.

 

2. I provvedimenti di abilitazione hanno validità annuale, sono rilasciati a titolo oneroso e sono rinnovabili. Essi abilitano alla raccolta fino a un massimo giornaliero di chilogrammi 20 di precisate specie fungine in determinate aree del territorio comunale.

 

3. Le domande per il rilascio delle abilitazioni devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

 

4. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta per fini commerciali è stabilito con apposita deliberazione da adottarsi da parte degli organi dello stesso ente.

 

5. L’abilitazione deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

 

Art. 9
Rilascio delle abilitazioni per la raccolta a scopo commerciale

 

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi a scopo commerciale è rilasciata dal sindaco a seguito di determinazione della provincia del comune di residenza, previo colloquio con la commissione di cui all'articolo 10.

 

2. Il colloquio di cui al comma 1 è teso ad accertare la conoscenza, da parte del richiedente l'abilitazione, delle norme che disciplinano la raccolta dei funghi e la capacità da parte dello stesso di riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e velenose.

 

3. L'abilitazione si intende automaticamente rinnovata con il pagamento del tributo annuale.

 

Art. 10
Commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni a scopo commerciale

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell’ambiente, è istituita presso ogni provincia una commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta di funghi epigei spontanei a scopo commerciale.

 

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dall'assessore provinciale dell'ambiente;

b) dal responsabile del servizio provinciale dell'ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
c) da due esperti micologi di comprovata competenza, appartenenti ad enti pubblici o ad associazioni micologiche;

d) da un funzionario della provincia con funzioni di segretario.

 

Art. 11
Raccolta a scopo scientifico o didattico

 

1. In occasione di mostre, seminari o altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, l'Assessore regionale della difesa dell’ambiente rilascia, in deroga alla presente legge, permessi speciali per la raccolta di funghi anche non commestibili.

 

2. I permessi speciali sono rilasciati a titolo gratuito, hanno validità per il periodo delle manifestazioni e sono rinnovabili.

 

3. Qualora le manifestazioni di cui al presente articolo abbiano carattere comunale o provinciale e si ripetano stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell’ambiente può delegare il rilascio dei permessi speciali alla provincia o al comune nel cui territorio tali manifestazioni si svolgono.

 

4. I titolari di permessi speciali sono tenuti a documentare, alla fine di ogni anno, la propria attività e i relativi studi all'amministrazione che ha rilasciato i permessi stessi.

 

Art. 12
Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi che si occupano di micologia

 

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi che si occupano di micologia.

 

2. Le associazioni e i gruppi che si occupano di micologia aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1, purché regolarmente costituiti con proprio statuto approvato e notificato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente

 

Art. 13
Promozione e ricerca

 

1. La Regione Sardegna promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e naturalistiche radicate nel territorio.

 

2. L'Amministrazione regionale finanzia studi e ricerche, porta avanti campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei e organizza corsi di formazione per il personale preposto alla vigilanza.

 

3. L'Amministrazione regionale concede contributi ad enti e associazioni micologiche e naturalistiche per l'organizzazione di corsi aperti a tutti i cittadini interessati e per la realizzazione di mostre o altri eventi destinati a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, anche attraverso la distribuzione di opuscoli informativi.

 

4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 14
Vigilanza e controllo

 

1. La vigilanza e il controllo per l'osservanza delle disposizioni della presente legge è demandata agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia rurale e urbana degli enti locali.

 

Art. 15
Sanzioni

 

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta di funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza.

 

2. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, studi, mostre o altre manifestazioni ed eventi finanziati dalla Regione in base alla presente legge.

 

3. Per la violazione delle norme dettate dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi consentita;

b) da euro 100 a euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato, di Amanita cesarea allo stato di ovulo o di Boletus del gruppo edulis con capello di dimensioni inferiori ai 5 centimetri;

c) da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il prescritto permesso comunale o in violazione delle indicazioni contenute nel permesso stesso;
d) da euro 50 a euro 250, per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei, o asporta dal sottobosco materiale terroso oppure trasporta i funghi raccolti in contenitori non consentiti;
e) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolto nelle aree in cui la raccolta è vietata ai sensi degli articoli 4 e 5, o sospesa ai sensi dell'articolo 6;
f) euro 30 per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge.

 

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente per la definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente legge.

 

Art. 16
Copertura finanziaria

 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in 100.000 euro per gli anni 2006 e successivi. Alla relativa spesa si fa fronte mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2.

 

2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2006-2008 è apportata la seguente variazione:

in aumento

05 - AMBIENTE

UPB S05.043 (NI)

Spese per la legge "Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei"

2006 euro 100.000

2007 euro 100.000

2008 euro 100.000

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi

2006 euro 100.000

2007 euro 100.000

2008 euro 100.000

mediante la riduzione di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

 

Art. 17
Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Sardegna.

  


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