REGIONE LAZIO
Legge Regionale n° 32 del 5 agosto 1998
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.
CAPO I
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 1.
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri
prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del
patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a) funghi epigei spontanei;
b) fragole;
c) asparagi selvatici;
d) bacche di mirto;
e) bacche di ginepro;
f) lamponi;
g) mirtilli;
h) corbezzoli.
Art. 3.
(Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili
è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia
costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine
di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono
stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
3. I limiti
di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo
cespo di funghi concresciuti.
4. Per
ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di
lacerazione naturale e spontanea.
5. La
raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi
didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola
specie o varietà.
6. Per gli
altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta
giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg. 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4.
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un
apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia, che
abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La Provincia può
delegare il rilascio del tesserino ai Comuni.
2. Il
tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale
competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data
di rilascio.
3. Il
tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il
tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non
minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è
perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o
deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve
rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia
dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.
5. La
domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito
modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della
durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL),
dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di
programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli
Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6.
L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i
laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al,comma 5, l'ente competente
provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione
della domanda.
8. Il
tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro
presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata
copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5,
salvo quanto disposto dall'articolo 6.
9. L'ente
che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante
il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai
fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui
all'articolo 6.
10. Ciascuna
Provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è
possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
11. Ai
minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da
persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare
il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Omissis
Articolo 63
Al comma 1 dell' articolo 4 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 le parole: "La Provincia può delegare il rilascio del tesserino ai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia delega ai comuni il rilascio del tesserino"
Omissis
Art. 5.
(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su
conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila a favore
dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale
rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di
cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del
tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
Art. 6.
(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i
criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini
del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del
triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimita re per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di
cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei Comuni e delle Comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di
autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e
giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide
per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale
esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale, un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione.
Art. 8
(Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di
cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente
di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un
calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articoIo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
Art. 9
( Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a
un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina
anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto
obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta
e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la
dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di
plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10
(Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali,
individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su
proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero
perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per
tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 11
(Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi,
alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco
nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli
dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti
biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 12
(Commissione tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi
epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in
carica quattro anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo
delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo
delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e),.è
effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici
giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni
interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui
alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati
dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.
Art. 13
(Ispettorati micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico
pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di
informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di
intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di
intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente delle aziende USL. 3. Gli ispettorati
micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in
ogni caso l'instaurazione dí rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione
delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo
svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo
e per altre attività.
Art. 14
(Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende USL, le
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici
o privati organizzano e svolgono,
nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione
professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il
conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui
al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista
della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.
Art. 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al
personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità
dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di
polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione
delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed
agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero
della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere
riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le
sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell’articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 6,comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesse-rino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma '1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.
CAPO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO
Art. 17
(Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei. funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti
idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di
superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle
aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a
certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di
cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e
quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve
contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi
della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376,
con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine ricono-sciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.
Art.18
(Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi
epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni
e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno
finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio
finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui
seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:
cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/98 " per
lire 25 milioni;
cap. 24241 “Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/98 per lire 25 milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:
cap. 02120 'Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 20
(Abrogazione)
La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla necessità del
tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei
spontanei, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il parere della commissione tecnico- consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.
Altre modifiche
Omissis
Aggiunge il comma 3 bis
all'articolo 5 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32
3 bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di
autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle
spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo
svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito
territoriale.
Al comma 2 dell'articolo 7 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 le parole "nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale" sono abrogate.
Sostituisce il comma 1
dell'articolo 21 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32.
1. e disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti all'obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° Gennaio 2000.