Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

Funghi - natura - ambiente

 


REGIONE PIEMONTE

 

Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32

 

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Abrogazione

 

La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, e' abrogata e sostituita dalla presente.

 

Art. 2

Finalità

 

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

 

Art. 3

Interventi di salvaguardia

 

La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

 

Art. 4

Documentazione ed informazione

 

La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.

 

Titolo II

TUTELA DELL'AMBIENTE

 

Capo I

Rifiuti

 

Art. 5

Abbandono di rifiuti

 

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; e' vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.

Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.

L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non e' possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

 

Art. 6

Combustione di rifiuti

 

E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.

 

Art. 7

Attribuzioni dei Comuni

 

I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d 'acqua:

a) operando affinché coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;

b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);

c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.

 

Art. 8

Interventi pubblici

 

La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province.

 

Capo II

Salvaguardia dell'ambiente rurale e montano

 

Art. 9

Accensione di fuochi (Abrogato dalla L.R. 16/94 Art. 7 )

 

Art. 10

Abbruciamenti (Abrogato dalla L.R. 16/94 Art. 7 )

 

Art. 11 - Fuoristrada

 

Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

 

Art. 12

Recupero aree degradate

 

La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.

In tal senso la Regione:

a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;

b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;

c) concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

L'Ente richiedente, per accedere al contributo, e' tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo.

 

Titolo III

 

Capo I

Tutela della flora spontanea

 

Art. 13

Cotica erbosa superficiale

 

La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

 

Art. 14

Vegetazione erbacea ed arbustiva

 

La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

 

Art. 15

Protezione della flora

 

Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente e' consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Art. 16

Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli

 

I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

 

Art. 17

Piante officinali spontanee

 

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1931, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 15, e' soggetta alle disposizioni della Legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

 

Art. 18

Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali

 

La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al comma 1 dell'art. 15, nonché delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tal fine:

a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonché per produzione e conservazione delle sementi;

b) può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate;

c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.

Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto, nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.

Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.

Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonché a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.

Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività.

 

Capo II

Raccolta dei prodotti del sottobosco

 

Art. 19

Prodotti del sottobosco

 

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:

a) i funghi epigei, anche non commestibili;

b) i funghi ipogei (tartufi);

c) i muschi;

d) le fragole;

e) i lamponi;

f) i mirtilli;

g) le bacche di ginepro.

 

Art. 20

Raccolta dei prodotti del sottobosco

 

La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati e' consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi:

a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletuc aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.

- Muschi: Kg 0,300

- Fragole: Kg 0,500

- Lamponi: Kg 1,00

- Mirtilli: Kg 1,00

- Bacche di ginepro: Kg 0,200.

I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

 

Art. 21

Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane

 

Le Comunità Montane ovvero i Comuni nelle zone non classificate montane, nell'ambito delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento-tipo che il Consiglio Regionale può emanare, possono:

a) delimitare zone a vocazione fungina;

b) individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la coltivazione dei funghi;

c) stabilire criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta con propri regolamenti;

d) indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per autoveicoli;

e) istituire centri di controllo micologico.

 

Art. 22

Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi

 

La raccolta dei funghi e' consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge.

I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al comma 1

Il tesserino per la raccolta dei funghi e' personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.

Per il suo rilascio e' richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunità Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate:

a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi;

b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.

Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.

Le disposizioni del comma 5, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione al le Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.

 

Art. 23

Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco

 

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.

La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

 

Art. 24

Raccolta dei tartufi (Abrogato dalla L.R. 37/86 Art. 11)

 

Art. 25

Divieti

 

Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34 la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

 

 Capo III

Tutela di alcune specie della fauna minore

 

Art. 26

Formica rufa

 

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.

Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyotena.

 

Art. 27

Anfibi (Articolo sostituito dalla L.R. 29/84 Art. 1)

 

E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.

Dal 1° luglio al 30 novembre e' consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite e' elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

La cattura di un numero superiore di esemplari e' consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge. E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.

La cattura e' vietata dal tramonto alla levata del sole

 

Art. 28

Molluschi

 

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno e' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territori, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività' ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

Art. 29

Gamberi

 

E' vietata la cattura, il trasporto il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

 

Art. 30

Ulteriore norma di tutela

 

La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

 

Capo IV

Disposizioni particolari

 

Art. 31

Deroghe per i proprietari dei fondi

 

Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal comma 1 dell'art. 15, nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

 

Art. 32

Autorizzazioni in deroga

 

I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al comma 2 dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

 

Art. 33

Commercializzazione (Articolo sostituito dalla L.R. 29/84 Art. 2)

 

E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.

Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

Art. 34

Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale

 

Ai fini della presente legge e' istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:

            • l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;

            • sette esperti.nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonché delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;

            • tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

            • tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

            • l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.

 

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.

Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.

Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonché per la divulgazione e l'applicazione della presente legge.

 

 Art. 35

Raccolta a fini scientifici e didattici

 

In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.

La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantita' di raccolta.

Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34.

 

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 36

Vigilanza

 

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.

I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al comma 1, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.

Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.

I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività' di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.

Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.

 

Art. 37

Guardie ecologiche volontarie

 

L'organizzazione e le modalità di nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

Per l'istruzione delle Guardie Ecologiche Volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

 

Art. 38

 

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'art. 5 si applicano le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

b) per le violazioni di cui all'art. 9 (Art abrogato dalla L.R. 16/94 Art 7) Vedi Art. 13 L.R. 16/94;

c) per le violazioni di cui all'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568;

d) per le violazioni previste dagli articoli 6 comma 1, 13, 14, 26, 33, si applicano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000;

e) per le violazioni di cui all'art. 10 (Art abrogato dalla L.R. 16/94 Art 7) Vedi Art. 13 L.R. 16/94;

f) per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 si applica la sanzione da L. 25.000 a L. 250.000; le violazioni alle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo comportano la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000;

g) per la violazione al comma 1 dell'art. 15 si applica la sanzione di L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione al comma 2 dello stesso articolo 15 comporta la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000;

h) per le violazioni alle norme previste dagli artt. 16, 25 e 30 si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 1.000.000;

i) per la violazione al comma 2 dell'art. 20 si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000;

l) le violazioni al comma 1 dell'art. 20 sopra citato e agli articoli 27 e 28 comportano la sanzione di L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita;

m) le violazioni all'art. 29 comportano la sanzione di L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare catturato;

n) la violazione al disposto dell'art. 22 comporta la sanzione equivalente al doppio del costo del tesserino

 

Art. 39

Procedura amministrativa

 

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 40

Proventi

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 38 sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.

 

Art. 41

Disposizioni contabili

 

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni.

La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari e' rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: "Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari dei fondi", con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

" Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette ", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

Art. 42

Disposizioni finali

 

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1983.

Data a Torino, addi 2 novembre 1982.

Ezio Enrietti

 

ELENCO SPECIE A PROTEZIONE ASSOLUTA.

 

Aconitum Anthora L. - CN - NO - TO - VC

Aconitum napellus L. - CN - NO - TO - VC

Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - TO - VC

Aconitum vulparia Reichemb. (= A. lycoctonum Auct.) - AL - AT

Adenophora liliifolia (L.) Bess. - TO

Aliium narcissiflourm Vill. - CN - TO - VC

Aiiium victorialis L. - NO - TO - VC

Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utriculata (L.) - AL - CN - TO

Alyssum argenteum All. - TO

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (= Orchis pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO Androsace (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC

Anemone baidensis L. - CN - NO - TO - VC

Anemone coronaria L. - CN

Antirrhinum latifolium Mill. - CN

Aphyllanthes monspeliensis L.- AL - AT - TO

Aquilegia alpina L. - CN - NO - TO - VC

Aquilegia vulgaris L. (incl. A. atrata Koch.) - AL - AT

Aster alpinus L. - AL

Atropa bella-donna L. - CN - NO - TO - VC

Brassica repanda (Wilid.) - CN - TO

Bulbocodium vernum L. - CN - NO - TO - VC

Callianthemum coriandrifolium Relch. (= Ranunculus rutaefolius L.) - TO

Caltha palustris L. - AT

Campanula alpestris All. - CN - NO - TO

Campanula excisa Schieich. ex Murith - NO - TO - VC

Campanula thyrsoides L. - CN - NO - TO - VC

Catananche caeruiea L. - TO

Centranthus ruber (L.) DC - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Cephaiaria alpina (L.) Schrad. - CN - NO - TO

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link (= Cytisus purpureus Scop.) - NO - VC

Cistus aibidus L. - CN

Colchicum neapolitanum Ten. - CN

Cortusa matthioli L. - CN - TO

Corydalis lutea (L.) DC – NO

Crocus medius balbis - AL - CN - VC

Cyclamen purpurascens Mili. (= C. europaeum Auct.) - CN - TO

Cypripedium calceolus L. - AL - CN - NO - TO - VC

Dactyiorhiza (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Daphne cneorum L. (incl. D. striata Tratt.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Daphne mezereum L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (= D. elatum Auct. ital.) - CN - NO - TO - VC

Delphinium fissum Waidst. et Kit. - TO

Dianthus superbus L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Dictamnus albus L. - AL - AT CN - NO - TO - VC

Digitalis lutea L. - AT

Doronicum columnae Ten. (= D. cordatum Sch.Bip.) - AL

Dracocephaium (tutte le specie) - TO

Drosera (tutte le specie) - AL-AT-CN - NO-T0-VC

Echinops (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC

Epipactis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Eritrichium nanum (All.) Schrad. ex Gaud. - CN - NO - TO - VC

Eryngium alpinum L. - CN - TO

Eryngium spinalba Vili. - CN

Euphorbia hyberna L. ssp. canuti (Parl.) Tutin (= E. hyberna L. var gibelliana (Peola) Fiori) incl. ssp. insularis (Boiss.) Briq. - AL - TO

Erica herbacea L. (= E. carnea L.) - AL - TO

Fritiliaria (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO- VC

Galanthus nivalis L. - AL - AT

Gentiana asclepiadea L. - CN - NO - TO - VC

Gentiana bavarica L. - CN - NO - TO - VC

Gentiana brachyphylla Vill. - CN - NO - TO - VC

Gentiana clusii Perr. et Song. -AL- CN - NO -TO -VC

Gentiana lutea L. - AL

Gentiana pneumonanthe L. - AT - CN - NO - TO - VC

Gentiana purpurea L. - NO - TO - VC

Gentiana rostanii Reuter ex Verlot - CN - TO

Gentiana utriculosa L. - CN - NO - TO - VC

Gentianella ciliata(L.) Borkh. (= Gentiana ciliata L.) - AL

Gentianella tenella (Rottb.) Bórner (= Gentiana tenella Rottb.) - CN - NO - TO - VC

Gentianella campestris (L.) Bórner (= Gentiana campestris L.) - AL

Geranium palustre L. - NO

Geranium syivaticum L. ssp. rivulare (Vill.) Rouy - TO

Geum reptans L. - CN - NO - TO - VC

Gladiolus palustris Gaud. - AL - CN - NO - TO - VC

Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Helleborus niger L. - NO - VC

Himantoglossum hircinum (L.) Kock (= Loroglossum hircinum Rich.) - AL - AT - CN

Horminum pyrenaicum L. - CN

Hottonia palustris L. - AL - NO-T0-VC

Hydrocharis morsus-ranae L. - AL - AT - NO - TO - VC

Hyssopus officinalis L. - AL - AT - NO - TO

Iberis spathulata J.P. Bergeret ssp. nana (All.) Heyw. - CN

Iberis umbellata L. - AL - CN

Iris aphylla L. - TO - VC

Iris foetidissima L. - AL - AT - NO-T0-VC

Iris graminea L. - AL - AT - CN-NO-T0-VC

Iris sibirica L. - AL - AT - NO - TO-VC

Jovibarba allionii (Jord. et Fourr.) D.A. Webb. (= Sempervivum allionii (Jord. et Fourr.) Nyman) - CN - TO

Juniperus oxycedrus L. - TO

Juniperus phoenicea L. - CN

Leucojum aestivum L. - NO

Leucojum vernum L. - AL - AT

Lilium croceum Chaix (incl. L. bulbiferum L.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Lilium martagon L. - AL - AT - CN - NO -TO - VC

Lilium pomponium L. - CN

Linnaea borealis L. - NO - TO

Linum campanulatum L. - AL

Linum fiavum L. - AL

Linum narbonense L. - CN

Lychnis alpina L. - CN - NO - TO-VC

Menyanthes trifoliata L. - AL -AT-CN-NO-T0-VC

Mimulus (tutte le specie) - NO-TO

Moneses uniflora (L.) A. Gray (= Pyrola uniflora L.) - CN - NO - TO - VC

Narcissus poéticus L. (incl. N. angustifolius Curtis) - AL

Narcissus pseudonarcissus L. (1) - AL - CN

Nigritella (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC

Nuphar Luteum (L.) Sibth. et Sim. - AL - AT - CN - No -T0-VC

Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze (= Limnanthemum nymphoides Hoffm. et Link) - AL - CN - NO - TO - VC

Omphalodes verna Moench - AL - NO

Ophyrys (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Orchis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Osmunda regalis L. - AL - AT - CN - NO - T0 - VC

Paeonia officinalis L. - AL CN-T0-VC

Papaver rhaeticum Leresche in Gremli (= P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO Pedicularis comosa L. - AL

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. - CN - NO - TO - VC

Platanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO -VC

Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO - TO-VC

Primula allionii Lois. - CN

Primula auricula L. - CN - NO-TO

Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium Auct.) - CN - TO

Pulsatilia (= Anemone gr. Pulsatilia) (tutte le specie a fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Pulsatilia vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) - CN - NO - TO - VC

Quercus crenata Lam. (= Q. pseudosuber Santi) - AL - AT - CN - TO

Quercus ilex L. - TO

Ranunculus alpestris L. - CN - NO - TO - VC

Ranunculus glacialis L. - CN

Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - TO - VC

Ranunculus seguieri Vill. - CN-NO-TO

Ranunculus thora L. - CN

Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica L.) - CN - TO - VC

Rhododendron hirsutum L. - NO-VC

Rynchosinapis richeri Hayek (= Brassica richeri Vili.) - CN - TO

Ruscus hypoglossum L. - AL -CN

Ruta angustifolia Pers. - TO

Saponaria lutea L. - NO - TO -VC

Saussurea (tutte le specie) - CN-NO-T0-VC

Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN - NO - TO - VC

Saxifraga caesia L. - CN - TO

Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (= S. linguiata Bell.) - CN

Saxifraga cotyledon L. - NO - TO - VC

Saxifraga diapensioides Bell. - CN - TO

Saxifraga pedemontana All. - CN - TO

Scabiosa graminifolia L. -

CN - NO - TO

Scilla italica L. - AL - CN

Scopolia carniolica Jacq. - VC

Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch - VC

Senecio abrotanifoiius L. - VC

Senecio uniflorus All. - NO - TO – VC

Serapias (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Serratula nudicaulis (L.) DC - CN

Soldanella pusilia Baumg. - NO

Staehelina dubia L. - AL - AT - CN

Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Swertia perennis L. - CN - NO - TO

Thalictrum aquilegifolium L. - AL

Tozzia alpina L. - CN - NO - TO - VC

Troliius europaeu SL. - AL

Tulipa clusiana Vent. - AL - AT - CN

Tulipa didieri Jord. (= T. gesneriana L. var. didieri Jord.) - TO

Tulipa oculus-solis Saínt-Amans - AL - AT - TO

Tulipa praecox Ten. (= T. oculus-solis Saint Amans var. praecox Ten.) - AT - CN

Tulipa sylvestris L. (incl. T. australis Link.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Typha minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Vaccinium myrtillus L. - AT

Valeriana celtica L. - CN - NO - TO - VC

Valeriana saliunca Ali. - CN - NO - TO

Valeriana tuberosa L. - CN - TO

Veronica longifolia L. - CN

Vitaliana primuliflora Bertol. (=Douglasia vitaliana L.Hooker) fil. ex Pax - CN- NO - TO - VC

Viola cenisia L. - CN - TO - VC

 

- ERRATA CORRIGE

L'elenco delle specie a protezione assoluta allegato alla legge regionale

2-11-1982, n. 32, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 10-11-1982,

è cosi' corretto: Brassica repanda (Willd.) DC - CN - TO Gentianella

tenella (Rottb.) Borner (= Gentianella tenella Rottb.) - CN - NO - TO - VC

 

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Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Testo coordinato)

Tutela dei funghi epigei spontanei.

(B.U. 20 dicembre 2007, n. 51)

 

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI

 

Art. 1.

(Finalità)

 

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

 

 

Art. 2.

(Raccolta dei funghi epigei spontanei)

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

1=>c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; <=1

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere 2=>degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, <=2 interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

 

Art. 3

(Titolo per la raccolta)

 

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

4+>2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa. <+4

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2. < 3

 

Art. 4.

(Deroghe per i proprietari dei fondi)

 

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso 5=>del titolo per la raccolta <=5 di cui all'articolo 3.

 

Art. 5.

(Autorizzazioni in deroga)

 

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale

e previo il possesso e 6=>l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 <=6 , valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;

b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

7=>2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4. <=7

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, 8=>sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 <=8 , con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:

a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;

b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

 

Art. 6.

(Raccolta per fini scientifici e didattici)

 

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

 

Art. 7.

(Controlli sanitari)

 

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. 9=>I raccoglitori <=9 possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

 

Art. 8.

(Divulgazione e contributi)

 

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

 

 

Capo II. VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

 

Art. 9.

(Vigilanza)

 

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

a) al personale del Corpo forestale dello Stato;

b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;

c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;

d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;

f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;

g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;

h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

 

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

 

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

11=>a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; <=11

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e 12=>del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 <=12 ;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro. < 10

 

Art. 11.

(Procedura amministrativa e contenzioso)

 

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.

 

Art. 12.

(Proventi e relazione annuale)

 

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

13=>2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a) <=13.

3. Gli 14=>enti di cui all'articolo 3, comma 4, <=14 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3.

 

 

Capo III. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

 

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.

 

Art. 14.

(Abrogazioni e modifiche di coordinamento)

 

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della l.r. 32/1982.

2. Al primo comma dell'articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole:

"- Funghi:

a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.".

3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 33".

 

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

Art. 16.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

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CIRCOLARE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

4 maggio 2009, n. 2/AMB.

 

Applicazione della Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei", come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3, e disposizioni collegate. (B.U. n. 18 del 7 maggio 2009) Alle Amministrazioni provinciali Alle Comunità montane Alle Comunità collinari Ai Comuni piemontesi Alle Aziende sanitarie locali Alle Direzioni regionali Agricoltura Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste All'Agenzia regionale per la protezione ambientale Agli Enti parco Al Corpo forestale dello Stato Al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri Alle Associazioni micologiche piemontesi LORO SEDI

 

1 – PREMESSA

Il 4 dicembre 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei". Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno 2008, ridefinisce le norme di tutela ambientale di tali importanti organismi con l'intento di regolamentarne la raccolta nel rispetto delle consuetudini tradizionali e, per quanto possibile, in un'ottica di continuità rispetto al quadro normativo regionale e nazionale previgente. In una logica di semplificazione e ottimizzazione della relativa disciplina, nonché in attuazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", sono state introdotte alcune novità rispetto alla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", abrogata espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi. Fermo restando il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui commentato, con la presente circolare si intende fornire l'illustrazione argomentata degli aspetti salienti della nuova normativa, raccomandando, per una migliore comprensione e completezza di informazione, la lettura della presente in parallelo al testo della l.r. 24/2007.

 

2− FINALITÀ DELLA LEGGE E CONTROLLI SANITARI. (ARTICOLI 1 E 7).

La nuova normativa, come esplicitato dal dettato dell'articolo 1 (Finalità), persegue l'attuazione dei principi fondamentali per la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei previsti dalla precitata legislazione nazionale di riferimento. Trattandosi di norma di tutela ambientale che considera i funghi epigei come elemento dell'ecosistema, gli aspetti sanitari e quelli inerenti la loro commercializzazione sono trattati unicamente all'articolo 7 (Controlli sanitari), con un rinvio alle disposizioni del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) che mantiene quindi intatta la sua operatività e cogenza. L'articolo sottolinea inoltre che, in sede di controllo di funghi destinati alla vendita e alla somministrazione, l'ispettore micologo può procedere alla distruzione dei funghi in caso di dubbi sulla sicura determinazione delle specie o per la presenza di condizioni di alterazione che pregiudichino la commestibilità del prodotto. E' inoltre previsto che il servizio di controllo sanitario possa essere richiesto agli ispettorati micologici delle ASL anche dai cittadini che intendano far accertare la commestibilità dei funghi da loro stessi raccolti.

 

3− LIMITI, MODALITÀ E DIVIETI DI RACCOLTA (ARTICOLO 2).

Le limitazioni, le modalità e i divieti di raccolta dei funghi sono puntualmente esplicitati all'articolo 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei) che recepisce indicazioni già presenti sia nella l.r. 32/1982 sia nella l. 352/1993. In relazione ai quantitativi di raccolta permessi, il limite è ora fissato in tre chilogrammi complessivi per persona al giorno, come previsto dalla norma nazionale e superando il criterio numerico di raccolta di cui alla l.r. 32/1982; ne consegue che anche nel caso di esemplari unici che superino il suddetto limite non sono previste deroghe al limite dei tre chilogrammi consentiti. Il legislatore, onde prevenire incidenti derivanti dal consumo di esemplari, o di parti di essi, riconosciuti come commestibili, ma in realtà nocivi, ha inteso sottolineare l'importanza di una raccolta di esemplari interi e certamente identificabili, vietando altresì la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. Al fine della massima diffusione delle specie fungine, la norma prevede poi che venga effettuata in loco una sommaria pulizia dei funghi raccolti, che gli stessi vengano riposti e trasportati in contenitori che permettano la propagazione delle spore e che non siano impiegati contenitori di plastica (sacchetti, ecc.). Come già precisato la quantità massima che può essere trasportata durante l'attività di ricerca e raccolta è pari a tre chilogrammi complessivi per persona al giorno, essendo questa la massima quantità di funghi lecitamente raccoglibile. In merito alle modalità di raccolta viene ribadito il divieto di utilizzo di mezzi (rastrelli, uncini ecc.) che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o altri apparati ipogei, così com'è sanzionata la nociva pratica del distruggere o danneggiare volontariamente specie fungine, anche se non commestibili o velenose. Fermo restando che, in una logica di tutela degli ecosistemi, su tutto il territorio regionale è comunque vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole al fine di non generare situazioni di disturbo alle specie della fauna selvatica con cicli di vita notturni, la legge individua inoltre molteplici ambiti territoriali dove, per motivazioni diverse, è stabilito il divieto di raccolta. Fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi), è quindi vietata la raccolta nei castagneti da frutto in attualità di coltivazione, intendendo con questa dizione quelli che si trovano in condizioni di evidente pulizia perché pascolati, falciati o tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. La norma trova motivazione nella necessità di salvaguardare da prelievi indiscriminati quelle aree dove vi è una gestione agricola evidentemente attiva ed evitare un danno economico ai coltivatori. Parimenti, in recepimento della norma nazionale di riferimento, è vietato l'esercizio della raccolta nei giardini e nei terreni di diretta pertinenza (cioè nelle immediate adiacenze) degli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per i soggetti di cui al citato articolo 4. Si sottolinea come per la sussistenza dei divieti non sia necessario che le succitate aree siano recintate o "palinate" e come le norme stesse non introducano un divieto di transito in tali aree: una eventuale segnaletica potrà comunque essere apposta in loco, anche ai sensi del Codice Civile, a discrezione del soggetto avente un titolo giuridico rilevante sul fondo. A tal proposito si evidenzia che la legge vieta esplicitamente la raccolta nelle aree in cui sia vietato l'accesso ai sensi dell' articolo 841 del Codice Civile. Relativamente ai divieti previsti per motivi di tutela ambientale, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, è stabilito che la raccolta dei funghi epigei è vietata nelle aree, individuate dagli organismi di gestione competenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette regionali e dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Allo stato attuale, nell'ordinamento giuridico regionale, sono presenti molteplici leggi istitutive di aree protette, che in merito si atteggiano in modo diversificato, con ipotesi che vanno dal silenzio sull'argomento ad un generico richiamo alla l.r. 32/1982, ormai abrogata espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi. Ferma restando l'efficacia degli eventuali divieti già contenuti nelle leggi istitutive delle aree protette e nei regolamenti di fruizione delle stesse, alla luce della norma qui commentata deve quindi ritenersi possibile in via generale la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette regionali, nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007, fatti salvi espressi provvedimenti di divieto deliberati dai competenti organismi di gestione ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lettera c) della legge stessa. Parimenti, nelle aree ricadenti all'interno dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la raccolta dei funghi epigei spontanei è in via generale consentita nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007, fatti salvi espressi provvedimenti di divieto contenuti nelle misure di conservazione e nei regolamenti in essere o di futura adozione da parte dei soggetti gestori ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. . In relazione al recepimento in legge della possibilità di disporre il divieto di raccolta nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli Enti Locali, si sottolinea come queste non siano state ancora oggetto di identificazione ai fini della raccolta funghi: è bene pertanto precisare che tali aree non corrispondono ai soprarichiamati siti di cui alla Rete Natura 2000, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Sotto il profilo delle limitazioni temporali, la legge regionale in esame pone in capo alla Provincia la potestà di vietare la raccolta di una o più specie fungine per periodi limitati. L'esercizio di tale potere può avvenire di iniziativa dell'Amministrazione provinciale o su sollecitazione di associazioni culturali e in particolar modo di associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale: l'applicabilità di tale norma può ricorrere ad esempio in situazioni di tossicità di talune specie conseguenti a particolari eventi di inquinamento o a valutazioni di ordine sanitario. Il provvedimento di divieto sarà assunto dopo aver acquisito il parere non vincolante degli altri Enti Locali interessati e competenti per territorio. Il legislatore ha poi regolamentato la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, ove la raccolta funghi è consentita a fini economici. E' il caso quindi delle aree, anche di proprietà pubblica, eventualmente concesse per i succitati scopi, in gestione a terzi o dei cosiddetti consorzi: i soggetti che possono attivare tale procedura e formulare istanza alla Provincia sono quindi quelli indicati agli articoli 4 e 5 della l.r. 24/2007 (proprietari, usufruttuari, aventi titoli giuridici inerenti i fondi, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, gestori delle aree boscate, utenti di usi civici specifici e di proprietà collettive e soci di cooperative agricolo−forestali). In queste aree, opportunamente segnalate con tabelle apposte a spese del soggetto richiedente, la raccolta funghi da parte di terzi può essere esercitata in deroga ai quantitativi di legge (tre chilogrammi complessivi per persona al giorno) e il raccoglitore deve comunque essere munito dell'autorizzazione regionale alla raccolta di cui all'articolo 3 della l.r. 24/2007, anche qualora la raccolta sia subordinata al pagamento di una somma.

 

4 − AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA RACCOLTA (ARTT. 3 E 13).

La novità più rilevante del provvedimento in esame è l'introduzione di un'unica autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei con validità sull'intero territorio regionale, che supera il previgente sistema delle autorizzazioni locali e la moltitudine di costi autorizzativi differenziati che caratterizzavano i diversi ambiti territoriali. L'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) della l.r. 24/2007 introduce quindi l'obbligo del possesso dell'autorizzazione alla raccolta per chiunque, anche se di minore età, effettui questa attività in qualsiasi luogo del territorio regionale. Nonostante il rilascio dell'atto autorizzativo restano ovviamente salvi i divieti, i limiti e le modalità di raccolta indicate all'articolo 2 della legge regionale. In particolare il richiamo effettuato al comma 1 dell'articolo 3 alle aree protette e a quelle incluse nella Rete Natura 2000 rammenta la possibilità di regolamentare in senso più restrittivo la raccolta in queste aree, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 lett. c), già commentato in precedenza. In merito all'articolo 3 comma 1 bis, con l'introduzione di una deroga al possesso dell'autorizzazione per la raccolta delle specie ivi citate − chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades, orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chomato (Coprinus comatus), mazza di tamburo (Macrolepiota procera) − il legislatore regionale ha inteso sollevare dagli obblighi autorizzativi e dai derivanti oneri coloro che esercitano la raccolta di tali specie di basso pregio economico, presenti soprattutto in ambiti di pianura. Ferma restando pertanto la validità dell'autorizzazione sull'intero territorio regionale, sotto il profilo procedurale la Regione Piemonte ha peraltro delegato la funzione amministrativa del rilascio del provvedimento alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari, nonché ai Comuni, non facenti parte di tali comunità, che già si erano dotati del "tesserino" ex lege 32/1982, in modo continuativo, nei tre anni precedenti alla pubblicazione della l.r. 24/2007. A tal proposito, si segnala che i Comuni che, per effetto della riforma del sistema delle Comunità Montane di cui alla l.r. 19 del 1 luglio 2008 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 [Testo unico delle leggi sulla montagna]), perdono lo status di comune montano e l'appartenenza alle predette Comunità, mantengono, sempre che non rientrino nell'ambito di una Comunità collinare, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione ex articolo 3 della l.r. 24/2007, con tutti i benefici di legge, in quanto nei tre anni precedenti all'entrata in vigore del provvedimento di fatto sui loro territori aveva luogo la raccolta funghi regolamentata dalla l.r. 32/1982 per il tramite della Comunità Montana. Il legislatore regionale, pur estendendo per l'utente il bacino di raccolta a tutto il territorio regionale, ha inteso infatti conservare e assicurare un'entrata finanziaria a tutti gli Enti presumibilmente interessati dalla raccolta funghi che continuino a mantenere un servizio di "sportello" ai cittadini. Resta ovviamente fermo che il cittadino deve possedere l'autorizzazione anche in caso di raccolta al di fuori dei confini delle amministrazioni delegate al rilascio dell'autorizzazione (Comunità Montane, Comunità Collinari e Comuni legittimati). E' opportuno ricordare che la legge riserva comunque ancora a Comunità Montane, Comunità Collinari e Comuni interessati la potestà di fissare limiti all'esercizio della raccolta sui territori di competenza, possibilità che alla luce degli altri disposti di legge si può tradurre unicamente nella fissazione di calendari di raccolta (inizio e fine stagione, giorni di "fermo della raccolta", eventuali giorni differenziati per residenti e non ecc.), di cui deve essere data ampia e accessibile informazione al pubblico dei raccoglitori. E' bene quindi sottolineare l'opportunità che il cittadino dotato dell'autorizzazione regionale, nel cambiare zona di raccolta, si informi sempre sulla eventuale esistenza dei succitati limiti locali per non incorrere in sanzioni. Il titolo autorizzativo regionale, rappresentato unicamente dalla ricevuta di versamento della somma stabilita ai sensi della legge regionale, ha carattere personale ed è relativo all'intestatario della ricevuta stessa. La ricevuta di versamento ha altresì valenza di denuncia di inizio attività e deve indicare la causale di versamento, le generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza del raccoglitore intestatario. A tal proposito si segnala che alcuni Enti mettono a disposizione presso gli Uffici postali bollettini prestampati. Quale causale di versamento, a titolo di esempio, si suggerisce di usare la seguente: "l.r. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi 200.... (anno/i di riferimento)" In sede di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza, la ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Ferma restando la presenza della corretta causale, si ritiene che nel caso in cui la compilazione della ricevuta di versamento risulti incompleta, ma munita di elementi che permettano di collegare con certezza l'intestatario al documento di identità esibito contestualmente, l'autorizzazione debba ritenersi comunque valida. Il cittadino che intende essere autorizzato alla raccolta sul territorio regionale dovrà quindi unicamente versare, a sua scelta, ad una Comunità Montana, ad una Comunità Collinare o a uno dei Comuni che hanno i requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità di riscossione da questi fissate (conto corrente postale, conto corrente bancario, tesoreria dell'ente ecc), la somma relativa all'importo annuale stabilita ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La validità dell'autorizzazione è relativa all'anno solare: ne consegue ad esempio che se il versamento annuale viene effettuato nel mese di agosto l'autorizzazione scadrà comunque al 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il versamento stesso. E' importante sottolineare che risulta possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento di una somma pari a due o al massimo tre annualità, ottenendo così un'autorizzazione cumulativa per due o tre anni solari. Ai sensi dell'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) della l.r. 24/2007, con deliberazione n. 20−11212 del 14 aprile 2009 la Giunta regionale ha fissato in 30 Euro l'ammontare del costo annuale dell'autorizzazione regionale per il periodo 2009−2011. Si sottolinea quindi che è possibile provvedere al versamento di una somma pari a due annualità (60 Euro) o a tre annualità (90 Euro), evitando così eventuali futuri aumenti. In merito alla necessità di apporre la marca da bollo nella misura di 14,62 Euro sulla ricevuta di versamento così come previsto dal d.p.r. n. 642/1972, l'Agenzia delle Entrate − Direzione Centrale Normativa e Contenzioso − Roma, appositamente interpellata in merito, con nota prot. 954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato tale imposizione fiscale e la conseguente necessità di apporre la marca da bollo sulla ricevuta di versamento. Nel rammentare che la mancata apposizione della marca da bollo rappresenta un illecito fiscale perseguibile ai sensi di legge, si precisa peraltro che se il versamento è relativo a due o tre annualità e quindi l'autorizzazione ha carattere pluriennale, il cittadino apporrà un'unica marca da bollo. Il provvedimento legislativo oggetto della presente Circolare ha infine definito in modo più preciso la destinazione delle risorse finanziarie direttamente introitate dagli Enti delegati al rilascio della autorizzazione alla raccolta, al fine di indirizzare con certezza tali fondi alla tutela e salvaguardia del territorio. In particolare è previsto l'impiego delle risorse introitate per attività di sistemazione e manutenzione delle aree boscate, per la segnalazione della sentieristica pedonale presente, nonché per gli interventi di cura e tenuta del fondo effettuati da soggetti gestori di fondi boschivi. Tali attività, se finanziate con i proventi del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta, non possono però ricadere su aree delimitate allo scopo di consentire la raccolta a fini economici (consorzi, ecc.) e nei castagneti da frutto in attualità di coltivazione, ambito a cui sono riservate dalla legge stessa altre misure di incentivazione economica previste al comma 5 dell'articolo 8 (Divulgazione e contributi). Le risorse introitate sono destinabili inoltre ad altri importanti impieghi quali le attività di promozione della conoscenza del patrimonio fungino, che è auspicabile vengano realizzate di concerto e con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza regionale e nazionale, l'incentivazione delle attività di diffusione dei principi di tutela ambientale e di vigilanza svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie su coordinamento della Provincia, nonché la copertura dei costi di gestione amministrativa della l.r. 24/2007. In ultimo si segnala che, a fronte della precedentemente commentata introduzione dell'autorizzazione regionale alla raccolta, permane comunque la facoltà da parte delle Comunità Montane, ai sensi della legge regionale 19/2008, di rilasciare ai soli residenti autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valide sul solo territorio di competenza, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 comma 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei). Ne deriva che per il triennio 2009−2011, considerato che con la citata deliberazione n. 20−11212 del 14 aprile 2009 la Giunta regionale ha fissato in 30 Euro l'ammontare del costo annuale dell'autorizzazione regionale, le Comunità montane potranno eventualmente stabilire entro il limite di 15 Euro il costo annuale delle autorizzazioni rilasciate a beneficio dei propri residenti. La legge regionale 19/2008 prevede inoltre l'applicazione delle procedure già previste dall'articolo 3 della legge 24/2007 e descritte in precedenza, ai fini del rilascio e della validità temporale dell'autorizzazione di Comunità montana.

 

5 − SOGGETTI IN DEROGA E AUTORIZZAZIONI A SCOPO DI LUCRO (ARTT. 4 E 5).

All'articolo 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi) la l.r. 24/2007 ribadisce il regime di deroga già presente nella l.r. 32/1982: in particolare vengono esentati dall'obbligo di autorizzazione il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico (ad es. conduttore, comodatario, ecc.) e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado. Tali soggetti non necessitano di autorizzazione esclusivamente nelle attività di raccolta sul fondo oggetto dei succitati diritti e, nella raccolta lì effettuata, sono esentati dal rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla legge (tre chilogrammi complessivi per persona al giorno). Ai fini di eventuali attività di vigilanza e controllo, tali soggetti sono tenuti però a dimostrare − ove richiesto − il titolo che li abilita a godere dei disposti del succitato articolo 4: a tal proposito può essere valido anche il possesso e l'esibizione di eventuali attestazioni rilasciate dalla Comunità Montana o dal Comune che certifichino le fattispecie di cui all'articolo in parola. Per opportuna chiarezza, si sottolinea che l'indicazione dei soggetti che godono del regime di deroga ex articolo 4 deve ritenersi tassativa: ne deriva che, anche su terreni privati costituenti fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, la raccolta di funghi esercitata da generici famigliari e conoscenti del proprietario necessita del possesso da parte di questi dell'autorizzazione ex articolo 3. La legge, in continuità con la normativa previgente, riconosce inoltre all'articolo 5 (Autorizzazioni in deroga) la necessità di rilasciare, senza però compromettere l'equilibrio ambientale, l'autorizzazione a effettuare una raccolta in quantitativi superiori a quelli consentiti, qualora tale attività costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito. La possibilità di superare i tre chilogrammi complessivi per persona al giorno viene riconosciuta su autorizzazione rilasciata a titolo oneroso dalla Provincia ai cittadini ivi residenti e già in possesso dell'autorizzazione regionale ex articolo 3 della l.r. 24/2007, che rientrano in specifiche categorie del mondo lavorativo agro−forestale stabilite dalla norma quadro nazionale (articolo 2 l. 352/1993). Il rilascio di questa ulteriore tipologia di autorizzazione può essere delegato dalla Provincia a Comunità Montane, Collinari e Comuni non facenti parte di tali comunità, i quali, se delegati, rilasceranno quindi autorizzazioni valide per l'intero territorio provinciale. Il provvedimento in deroga deve fissare come minimo i quantitativi massimi giornalieri autorizzati e ha validità per la sola stagione in corso al momento della richiesta: altri aspetti di dettaglio, quali le specie fungine di cui è concessa la raccolta anche per quantitativi differenziati, eventuali periodi e calendari di raccolta o altre fattispecie potranno essere stabiliti in sede di autorizzazione, sulla base delle norme regolamentari provinciali assunte. Per questi aspetti e certamente per stabilire le modalità di rilascio (formulazione della richiesta, forma del provvedimento, verifica delle motivazioni e dei requisiti di legge, ecc.), rinnovo e revoca di tale autorizzazione, nonché il costo della stessa, le forme di riscossione e l'eventuale riparto delle somme introitate, la Provincia è chiamata a dotarsi di un regolamento, sentiti gli enti locali interessati. Si segnala che, anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate − Direzione Centrale Normativa e Contenzioso − Roma, con la citata nota prot. 954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine sia dell'istanza che del provvedimento autorizzativo.

 

6 − ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE (ARTT. 6 E 8).

Il provvedimento inquadra il patrimonio fungino come elemento della biodiversità da tutelare e proteggere e come tale suscettibile anche di attività di ricerca a scopo scientifico e didattico. Il legislatore ha quindi previsto, all'articolo 6 (Raccolta per fini scientifici e didattici), che soggetti pubblici afferenti al mondo della ricerca scientifica e della prevenzione sanitaria e le associazioni naturalistiche e micologiche possano, per i propri dipendenti, studenti e associati, richiedere alla Provincia, gratuitamente e senza essere in possesso dell'autorizzazione ex articolo 3, l'autorizzazione alla raccolta e detenzione di funghi epigei spontanei per l'esercizio delle loro attività istituzionali, fornendo le informazioni e i dati richiesti dall'articolo stesso al comma 2. Sulla base delle informazioni fornite e della conseguente istruttoria, la Provincia valuterà l'emissione del provvedimento autorizzativo fissandone i contenuti, anche in termini di limiti e caratteristiche, atteso che la raccolta a scopo scientifico e didattico legittimamente autorizzata può ritenersi non direttamente soggetta ai vari limiti di cui all'articolo 2. In ogni caso, i provvedimenti autorizzativi di cui sopra, se la raccolta interessa il territorio di un'area protetta, sono subordinati per legge al parere vincolante del relativo ente di gestione. Poiché inoltre possono verificarsi giornate di studio e manifestazioni di valenza culturale (seminari, convegni scientifici, ecc.) che prevedano anche attività di raccolta, la Provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite a beneficio dei partecipanti, limitate alla zona e al periodo di svolgimento dell'evento. I provvedimenti per la raccolta a scopo scientifico e didattico devono essere esibiti dal titolare su richiesta del personale di vigilanza, unitamente a un idoneo documento di identità. Si sottolinea che anche nel caso delle autorizzazioni rilasciate per la raccolta a scopo scientifico e didattico fin dall'origine sia l'istanza che l'eventuale provvedimento conseguente sono soggetti all'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 24/2007, la Regione riconosce la necessità di incentivare e favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina concedendo a enti e associazioni, legalmente costituite e di comprovata esperienza e professionalità, contributi per l'allestimento o la realizzazione di iniziative pubbliche a carattere divulgativo particolarmente rilevanti.

 

7 − VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVE (ARTT. 9,10,11 E 12)

Nel rinviare alla diretta lettura dei disposti della legge regionale per l'individuazione delle fattispecie sanzionate e dei soggetti cui è affidata la vigilanza sull'osservanza della stessa e l'accertamento delle inerenti violazioni, in questa sede si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti su specifici aspetti della materia. Con riferimento ai disposti di cui all'articolo 9, comma 3 è bene precisare che il personale di vigilanza volontario in possesso della qualifica di guardia giurata alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2007 esercita l'attività di vigilanza previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione, anche se in possesso della qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria. In relazione alla sanzione proporzionale di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), pari a 30 Euro per ogni cinquecentocento grammi di funghi raccolti in eccedenza ai limiti consentiti, il trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di 10 euro ogni cinquecento grammi eccedenti. Per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 2, comma 1, il quantitativo di raccolta consentito è pari a tre chilogrammi e la sanzione proporzionale si applica con il superamento di almeno cinquecento grammi oltre il citato limite di raccolta di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno. Nel caso invece di raccolta operata da un cittadino privo dell'autorizzazione, è prevista la sanzione da 40 a 240 Euro, applicabile in misura ridotta in 80 Euro, fatta salva la contestuale applicazione anche della sanzione proporzionale di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) in caso di superamento di almeno cinquecento grammi oltre il citato limite di raccolta di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno. Nello specifico, ove il cittadino non si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta di entrambe le sanzioni, l'autorità competente all'irrogazione potrà applicare in sede di ordinanza−ingiunzione l'articolo 8 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che prevede, per la violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative con una sola azione, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. E' considerata di particolare gravità la violazione dell'articolo 5 relativo alle autorizzazioni alla raccolta in deroga per scopi lavorativi e di reddito: la violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento rilasciato comportano una sanzione pecuniaria di 600 Euro (estinguibile mediante pagamento in misura ridotta ex articolo 16 l.689/81 della somma di 200 Euro) e la sanzione accessoria della revoca sia dell'autorizzazione in deroga che di quella ordinaria. Ne deriva che l'agente accertatore all'atto della contestazione dovrà procedere al ritiro delle citate autorizzazioni, dandone atto nel verbale di accertamento dell'illecito, al fine di consentire alla Provincia (Autorità titolare del contenzioso) di provvedere, in fase di irrogazione della sanzione pecuniaria, alla contestuale applicazione della prevista sanzione accessoria. Parimenti è prevista una sanzione di 300 Euro, estinguibile mediante pagamento in misura ridotta della somma di 100 Euro, al componente dell'Associazione beneficiaria di un provvedimento per la raccolta a scopo scientifico e didattico ex articolo 6, che violi le disposizioni autorizzative. Nel merito, si ritiene che l'Associazione sia da ritenersi obbligata solidale nel pagamento della sanzione ex articolo 6 della l. 689/1981. Inoltre, quale sanzione accessoria, è previsto che il socio trasgressore non possa più godere dell'autorizzazione in deroga per la durata della stessa. In merito all'apparato sanzionatorio applicabile alle violazioni della l.r. 24/2007, per tutte le fattispecie non espressamente previste all'articolo 10, trova applicazione l'articolo 13 della l. 352/1993, che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria di 17 euro, già calcolata in misura ridotta. Nello specifico con tale importo risulta ad esempio sanzionabile la violazione dei limiti all'esercizio alla raccolta eventualmente fissati localmente ai sensi dell'art. 3, comma 6 della l.r. 24/2007 o la raccolta di una o più specie fungine effettuata in periodi vietati con provvedimento della Provincia competente ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge stessa. Si ricorda infine che, come già anticipato, la Provincia è titolare della funzione di gestione del contenzioso derivante dalla attività sanzionatoria e di introito dei relativi proventi. Sulla base di un criterio di competenza territoriale e cioè a seconda di dove sono state contestate le relative infrazioni, l'Amministrazione provinciale è peraltro tenuta a trasferire annualmente il 50% delle somme incassate agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione regionale alla raccolta ex articolo 3, che abbiano attivato questo servizio al cittadino. In ogni caso i proventi dell'attività sanzionatoria sono da destinare agli scopi previsti dall'art. 3 comma 4 della l.r. 24/2007. Si precisa che l'intero ammontare della sanzione resta appannaggio della Provincia, nel caso in cui la stessa sia contestata nel territorio di un ente non delegato al rilascio dell'autorizzazione o che non abbia esercitato la delega attribuitagli dalla legge.

 

8 − ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ARTT. 13 E 14).

In ultimo si segnala che la legge abroga in modo esplicito gli articoli 21, 22 e 23 primo comma della l.r. 32/1982 in materia di raccolta e tutela delle specie fungine e dà copertura finanziaria alle spese derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8 (Divulgazione e contributi).

Mercedes Bresso

Visto: l'Assessore all'Ambiente Nicola De Ruggiero